
PIANO CARCERI, INTERROGAZIONE SU INTERVENTI STRAORDINARI
2 Febbraio 2011
La citata ordinanza prevede: a) all’art. 1, comma 3, che per la realizzazione degli interventi di sua diretta competenza, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato ed agli enti pubblici locali territoriali e non territoriali; b) all’art. 1, comma 4, che il Commissario delegato nomina uno o più soggetti attuatori per essere coadiuvato nell’attuazione delle disposizioni dirette alla realizzazione del piano straordinario penitenziario, affidando ai medesimi specifici settori di intervento; c) all’art. 1, comma 5, che il Commissario delegato, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina con proprio provvedimento il compenso da riconoscere ai soggetti attuatori di cui al comma 4, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo articolo 3 dell’ordinanza, ci in relazione al profilo professionale ed alle mansioni che gli vengono attribuite; d) all’art. 1, comma 6, che la vigilanza sull’azione del Commissario delegato spetta ad un Comitato di indirizzo e controllo presieduto dal Ministro della Giustizia (o da un suo delegato) e composto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (o da un suo delegato) e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (o da un suo delegato); e) all’art. 1, comma 7, che il Commissario delegato, per il necessario supporto nelle attività di sua diretta competenza, è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di venti contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione a progetto, sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario; f) all’art. 1, comma 8, che il Commissario delegato determina, con provvedimento, i compensi da riconoscere ai soggetti di cui all’art. 1, comma 7;
L’art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile “, ha previsto l’obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti (nonchè le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale):
– chi siano i soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato per l’emergenza carceri sulla base dell’art. 1, comma 4, ordinanza 19 marzo 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
– a quanto ammonti il compenso dei soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato per l’emergenza carceri sulla base del citato articolo 1, comma 4, e quali siano i profili professionali e le mansioni svolte da ciascuno di essi;
– quanti contratti a tempo determinato e/o a progetto abbia stipulato il Commissario delegato per l’emergenza carceri sulla base dell’articolo 1, comma 7, della citata ordinanza;
– a quanto ammonti, con riferimento ai predetti contratti a tempo determinato e/o a progetto, il compenso determinato per ciascun soggetto dal Commissario delegato per l’emergenza carceri sulla base dell’articolo 1, comma 8, della citata ordinanza;
– se non intenda inserire sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, sulla base dei principi di trasparenza e di buona amministrazione di cui alla legge n. 69/2009, i dati curriculari e quelli relativi alla retribuzione dei soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato per l’emergenza carceri sulla base dell’art. 1, comma 4, di cui all’ordinanza 19 marzo 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
– se non intenda inserire sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, sulla base dei principi di trasparenza e di buona amministrazione sanciti dalla legge n. 69/2009, i dati curriculari e quelli relativi alla retribuzione dei soggetti con i quali il Commissario delegato per l’emergenza carceri ha stipulato contratti a tempo determinato ovvero di collaborazione a progetto (ex art. 1, comma 7, di cui all’ordinanza 19 marzo 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri).